In materia di sottrazione internazionale di minore che, al momento della proposizione della domanda abbia pochi mesi di vita e che sia effettivamente custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre e dal quale la madre si è allontanata con il bambino, ai fini dell'individuazione della sua "dimora abituale" occorre verificare – tenuto conto della totale dipendenza del minore dalla madre – delle ragioni, della durata e dell'effettivo radicamento di quest'ultima nel territorio del primo Stato, in particolare verificando se tale soggiorno denoti un'apprezzabile integrazione nell'ambiente sociale della madre, della quale partecipa anche il minore, pur non potendosi trascurare l'altro genitore con il quale il minore mantenga contatti regolari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale per i minorenni che, senza tenere in considerazione gli elementi indicati in massima, aveva ritenuto integrata la fattispecie sottrattiva per un minore che la giovane madre italiana aveva avuto da un uomo spagnolo, conosciuto durante la permanenza per ragioni di studio in Spagna ed ove, dopo la nascita del figlio, aveva convissuto per un solo mese in casa della madre di lui, per poi andare a vivere in un appartamento da sola con il bambino, fino alla decisione di far rientro in Italia con il figlio di otto mesi).Con una recentissima sentenza - n. 32194/2022 pubblicata il 7.11.2022 - la Corte di Cassazione ha affermato che: “in materia di sottrazione internazionale di minore, quando un bambino, in condizione non scolare, nei primi mesi di vita, sia effettivamente custodito dalla madre, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre, ai fini dell’individuazione della residenza abituale del minore, concetto idoneo ad integrare il presupposto della fattispecie sottrattiva, occorre fare riferimento all’ambiente sociale e familiare e alla cerchia delle persone da cui lo stesso minore dipende e che egli necessariamente condivide, come rilevato dalla giurisprudenza eurounitaria”. L'impugnativa aveva riguardato il decreto - n. cronol. 635/2022, depositato in data 1/6/2022 - con il quale il Tribunale per i Minorenni di Sassari aveva disposto il ritorno immediato in Spagna di un minore che ivi era nato dall'unione tra un cittadino spagnolo ed una cittadina italiana, nell'ambito di un procedimento per sottrazione internazionale di minore avviato, nel marzo dello stesso anno, dal PM presso il Tribunale per i Minorenni suddetto, su richiesta dell'Autorità Centrale Convenzionale Italiana, ai sensi dell'art. 7, L. 64/94, di ratifica della Convenzione dell'Aja del 25/10/1980. Hanno anche considerato gli Ermellini che “ai fini dell'accertamento di tale residenza abituale, occorre prendere in considerazione, da un lato, la regolarità, le condizioni e i motivi del pregresso soggiorno della genitrice nel territorio del primo Stato membro e, dall'altro, le relazioni familiari e sociali effettivamente intrattenute da quest'ultima e dal minore, con essa convivente, nel medesimo Stato membro, verificando se, al momento in cui è stato adito il giudice, la madre e il minore, che dipende da quest'ultima, fossero presenti in modo stabile nel territorio di quello Stato e se, in considerazione della sua durata, della sua continuità, delle sue condizioni e ragioni, tale soggiorno denoti una apprezzabile integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale, perciò condiviso con il minore, pur non potendosi trascurare l'altro genitore con cui il minore mantenga contatti regolari. Fattori questi che sono stati del tutto trascurati dal Tribunale, essendosi dato unicamente rilievo al luogo della nascita ed ai contatti regolari, nei pochi mesi trascorsi in (Omissis), con l'altro genitore. Il che ovviamente non incide sul diritto di tale genitore di esercitare i diritti di affidamento sul minore, questione estranea al presente giudizio”.Sentenza 32194 del 2022
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